Il mondo degli appassionati di motori è stato messo a dura prova negli ultimi anni.
L’introduzione del cosiddetto “super-bollo” per vetture con potenza superiore agli 185kW (252cv), il costo del passaggio di proprietà che spesso, per vetture con quotazione bassa, supera il valore del veicolo stesso e, con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015, la reintroduzione del bollo anche per veicoli di interesse storico di età compresa tra i 20 e 29 anni.
Com’era la situazione al 31 Dicembre 2014
L’articolo 60 del Decreto Legislativo n.285 del 1992
1. Sono classificati d’interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in
uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della
certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di
riconoscimento nella categoria in questione. […] 3. I veicoli d’interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di
fabbricazione […]
e l’Art. 63 della Legge 342/2000
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano
costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene
predisposto, per gli autoveicoli dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli
anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di
produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a. i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b. i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
c. i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano
un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale,
sportivo, estetico o di costume.
3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i
motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica
strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire
20.000 per i motoveicoli. […]
Quindi un veicolo di interesse storico avente 20 anni compiuti (dalla data di produzione, che talvolta non coincide con la data di prima immatricolazione) avrebbe potuto godere dell’esenzione dal bollo (tassa di possesso) in cambio del pagamento della tassa di circolazione (vedi comma 4 Art 63 Legge 342/2000), tutto questo SOLO se la vettura risulta iscritta al registro ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo o FMI per i motocicli.
Inoltre si poteva usufruire di un’agevolazione per il passaggio di proprietà, con notevole risparmio in caso di acquisto/vendita di tali veicoli.
Tutto questo venne realizzato per salvaguardare quel patrimonio motoristico altrimenti destinato alla demolizione o alla vendita all’estero, con conseguente perdita per l’ingente indotto che ruota attorno ai restauri e al mantenimento di veicoli storici
Com’è la situazione dal 1 Gennaio 2015
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2015, l’esenzione dal bollo è stata abrogata per le vetture ventennali, alzando l’asticella al compimento del 30esimo anno di età del veicolo, di conseguenza anche l’agevolazione sul passaggio di proprietà viene eliminata.
Gli appassionati e i collezionisti iniziano a farsi sentire sperando che le regioni (aventi discrezionalità sull’applicazione del “bollo” in quanto ente beneficiario) recepiscano la “protesta” e agiscano per tutelare vetture e collezionisti.
La prima Regione ad attivarsi in tal senso è stata la Lombardia, la quale ha stabilito che i “privilegi” precedenti alla Legge di Stabilità siano mantenuti ma ponendo dei limiti sulle vetture di interesse storico, leggasi “vogliamo salvaguardare il patrimonio motoristico locale e l’indotto che vi ruota attorno ma non esageriamo come fatto fino ad ora“.
Da quel momento anche altre Regioni hanno iniziato a valutare l’eventuale mantenimento delle agevolazioni, una di queste è proprio l’Emilia-Romagna che, come si legge in molti cartelli nell’emiliano, vanta una storia motoristica di notevole importanza.
Sul sito della Regione è presente un documento che, alla voce Esenzioni/Riduzioni, si riferisce a
3) Gli autoveicoli e i motoveicoli al compimento del 30° anno dalla costruzione: sono esclusi dall’esenzione i veicoli ad uso professionale (es. uso scuola guida, noleggio da rimessa, pubblico da piazza, autocarri, tranne quelli fino a
3,5 tonnellate di massa complessiva intestati a privati
4) Gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo.
Se i veicoli di cui ai punti 3 e 4 vengono posti in circolazione sono soggetti al pagamento della tassa di circolazione annua per l’importo di € 25,82 (autoveicoli) e € 10,33 (motoveicoli).
Cari collezionisti e cari appassionati, forse stavolta possiamo tirare un sospiro di sollievo!
Foto messe a disposizione da Davide458Italia