Il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha firmato un’ordinanza urgente riguardante il contenimento del Coronavirus. In Emilia-Romagna finora sono 23 le persone contagiate, compreso un 62enne carpigiano dipendente della Garc, attualmente in quarantena al Policlinico di Modena dopo aver svolto il suo lavoro di imprenditore edile nel focolaio di Lodi.
Ecco in breve alcuni provvedimenti: sospensione del mercato cittadino giovedì 27 e sabato 29 febbraio; matrimoni e funerali con numero limitato di persone; chiusura di impianti sportivi pubblici e privati (per esempio palestre e piscine), ad eccezione dello Stadio Cabassi usato dal Carpi e con la condizione che la società effettui la sanificazione di spogliatoi e locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL; la Biblioteca Loria sarà aperta al pubblico solo al pianoterra per il rientro di prestiti (chiusura delle sale studio); nell’anagrafe sarà sospeso il libero accesso giovedì 27 febbraio; Quicittà è aperto ma non saranno disponibili le postazioni internet.
Ecco il comunicato integrale.
CORONAVIRUS FIRMATA ORDINANZA.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
OGGETTO: Ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi
IL SINDACO
Visti:
– la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
– l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
– l’ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
– il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”
– l’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1/2020 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
– l’allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 16 del 24 febbraio 2020, ad oggetto: “Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid- 2019”;
Dato atto, in particolare, che il sopra richiamato allegato A, oltre a chiarire la portata dell’ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, evidenzia che: “Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali”;
Considerato in proposito che la situazione del Comune di Carpi ha delle peculiarità rispetto al resto del territorio provinciale e regionale in quanto:
– è stato accertato che un cittadino carpigiano è positivo al test per verificare la presenza del virus Covid-2019, infezione correlata al focolaio della Provincia di Lodi;
– questo non configura la fattispecie prevista dall’articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 23 febbraio 2020 (isolamento del Comune);
– le competenti autorità sanitarie hanno in corso indagini epidemiologiche, in attuazione delle procedure sanitarie;
Ritenuto pertanto necessario adottare ulteriori misure specifiche di tutela della popolazione rispetto a quanto stabilito in via generale per il restante territorio provinciale e regionale;
Richiamato l’articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. …. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
Valutato necessario in particolare di:
A) sospendere il mercato settimanale di giovedì 27 e sabato 29 febbraio;
stabilire che i funerali e i matrimoni potranno essere tenuti, purché con una partecipazione di un limitato numero di persone;
C) chiudere gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, a condizione che abbiano luogo a porte chiuse e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL;
D) Invitare i gestori dei pubblici esercizi di cui all’articolo 86 del TULPS (r.d. 773/1931) ed altri locali aperti al pubblico (es. circoli, centri culturali, ecc.) ad evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;
Ritenuto inoltre, con riferimento agli uffici e servizi del Comune di Carpi:
A) Biblioteca: apertura al pubblico per il servizio di consultazione e prestito, chiusura delle sale studio;
Anagrafe: sospensione del libero accesso nella giornata di giovedì 27 febbraio;
C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet;
D) Tutti i servizi aperti al pubblico: evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;
Sentita la Prefettura di Modena;
Informata Agenzia Regionale Protezione Civile, Centro Unificato di Protezione Civile di Modena;
Visti:
– gli articoli 50 e 54 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
– l’articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
Visto lo Statuto comunale;
ORDINA
1. Le seguenti ulteriori e specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi come segue:
A) sospendere il mercato settimanale di giovedì 27 e sabato 29 febbraio;
stabilire che i funerali e i matrimoni potranno essere tenuti, purché con una partecipazione di un limitato numero di persone;
C) chiudere gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.) per tutte le attività, ad eccezione degli impianti sportivi in uso alle società sportive professionistiche limitatamente a gare e/o allenamenti della prima squadra iscritta ad un campionato professionistico, a condizione che abbiano luogo a porte chiuse e che la società effettui la sanificazione degli spogliatoi e dei locali comuni secondo le disposizioni dell’AUSL;
D) Invitare i gestori dei pubblici esercizi di cui all’articolo 86 del TULPS (r.d. 773/1931) ed altri locali aperti al pubblico (es. circoli, centri culturali, ecc.) ad evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;
2. Le seguenti prescrizioni per gli uffici e servizi del Comune di Carpi:
A) Biblioteca: apertura al pubblico per il servizio di consultazione e prestito, chiusura delle sale studio;
Anagrafe: sospensione del libero accesso nella giornata di giovedì 27 febbraio;
C) Quicittà: chiusura delle postazioni internet;
D) Tutti i servizi aperti al pubblico: evitare concentrazioni di un elevato numero di persone in locali chiusi;
3. Le misure di cui ai punti 1 e 2 hanno la medesima validità temporale di quelle dell’ordinanza del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale e precisamente fino al 1° marzo 2020 compreso, salvo proroghe della medesima.
4. di dare indicazioni ai dirigenti comunali e al dirigente del settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane dell’Unione, che, ove compatibile con le esigenze di servizio e in presenza di necessità specifiche dei lavoratori, venga applicata la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo quanto indicato dall’articolo 3 del d.p.c.m. 23 febbraio 2020;
5. di trasmettere la presente ordinanza a:
– Presidente della Giunta regionale;
– Prefetto della Provincia di Modena;
– Presidente dell’Unione delle Terre d’Argine;
– Azienda unità sanitaria locale di Modena;
– Comandi competenti per territorio delle Forze dell’ordine;
– Comando polizia municipale dell’Unione delle Terre d’Argine;
6. di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza con tutti i mezzi a disposizione.
7. di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione
RENDE NOTO
Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna;
In alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.
Il Sindaco
Alberto Bellelli